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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Con la presente scrittura privata, si stabilisce la collaborazione tra le parti,
come rapporto di lavoro occasionale, tra la MyWay Business Consulting AG (S.p.A.) ,
Badenerstrasse 313, Postfach, CH-8040, rappresentata dal membro del
consiglio di amministrazione con diritto di rappresentanza unica,
Signora M. F. Nazzareno Torun, di seguito denominata la "Società",
e il Signor/la Signora
____________________________________________,
qui di seguito denominato l'"Agente".
Articolo 1
Oggetto contrattuale
La Società riconosce l'Agente come agente autonomo,
senza essere legato ad esso da rapporti di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza.
Tra l'amministrazione della MyWay Business Consulting AG e l'Agente
- ed eventuali suoi collaboratori - non si costituisce, pertanto,
alcun rapporto giuridico di impiego; essi non assumono,
in nessun modo e in nessun caso, lo status di dipendenti.
Nulla di quanto contenuto nel presente accordo è da considerarsi
motivo atto a creare relazioni di datore di lavoro e dipendente,
franchisor e franchisee, partnership o joint venture tra le parti.
La Società permette all'Agente a decorrere
dal __________________ di promuovere,
vendere e distribuire i prodotti e i servizi,
descritti nell’allegato 1 ("prodotti contrattuali")
e i prodotti e servizi, descritti nell’allegato 2 ("prodotti occasionali").
Articolo 2
Zona contrattuale
L'Agente si obbliga ad espletare l’attività di cui al punto 1 limitatamente alla zona delimitata come segue:
_______________________________________,
in qualità di_________________________________
(1. Livello: Direttore Generale; 2. Livello: Direttore Commerciale;
3. Livello: Agente; 4. Livello: Subagente; 5. Livello: Venditore).
Ciò non pregiudica il diritto della Società di svolgere l'attività di promozione
o distribuzione e di avvalersi di altri agenti, a qualunque titolo,
nella zona contrattuale, qualora questo fosse necessario per il buon andamento degli affari.
All´agente viene comunque concessa la tutela della clientela
per i prodotti menzionati nell' allegato 1.
La tutela della clientela include tutti gli affari intrapresi con i nuovi clienti
che l´agente acquisisce. La Società, visto e valutato l'andamento degli affari,
dopo sessanta giorni (due mesi) dall'inizio di questo accordo,
si riserva di modificare, ampliare, restringere, sostituire
la zona operativa concessa all'Agente
con un’altra zona operativa, con un preavviso di un mese (trenta giorni).
Articolo 3
Adempimento dell’incarico da parte dell'Agente
L’agente deve adempiere all’incarico affidatogli in conformità
alle istruzioni impartite dalla Società .
L’agente può, nell’espletamento dell’incarico
(qualora non sia un Venditore Livello 5), giovarsi dell’opera
di collaboratori e sub-agenti.
La Società affida un numero identificativo all'Agente,
dopo la firma di codesto accordo tra le parti.
Tale numero identificativo sarà sempre menzionato
dall'Agente nella corrispondenza tra le parti, a titolo identificativo.
A questo numero saranno inseriti delle lettere o dei numeri d’identificazione
che l'Agente attribuirà ai propri collaboratori
(esempio: numero d’identificazione dell'Agente: 125CH;
inserimento di un suo Agente 1A-125CH;
inserimento di un subagente 1S-1A-125CH;
inserimento di un Reseller 1R-1S-1A-125CH).
L’agente che esercita in proprio il commercio e per conto di altre Aziende,
è tenuto a non promuovere o vendere o distribuire o rendere disponibili articoli in concorrenza con quelli oggetto del presente contratto.
La Società si riserva di far visitare la clientela da propri ispettori,
cui l’agente si obbliga a prestare la richiesta collaborazione.
L'Agente ha il dovere di procacciare affari di vendita per conto della Società
con i possibili clienti della zona contrattuale.
Egli deve pianificare, curare, promuovere e gestire
i rapporti di affari con essi. Pertanto egli deve tutelare
gli interessi della Società con la diligenza di un buon commerciante
e attenersi alle istruzioni impartitegli.
In particolare egli deve:
- visitare periodicamente e assistere i clienti e le persone interessate nella zona contrattuale;
- promuovere la vendita dei prodotti e dei servizi presso gli stessi;
- esaminare e tenere sotto osservazione le richieste dei clienti, e di informare immediatamente la Società sui fatti che potrebbero motivare nuove richieste del cliente;
- tenere al corrente la Società su affari in sviluppo tramite la fornitura di copie e di corrispondenza relativa;
- assistere la Società nel caso avvenissero reclami da parte dei clienti e far in modo che si giunga ad una composizione amichevole;
- utilizzare le condizioni generali di vendita, di consegna e di pagamento della Società;
- osservare i listini prezzi della Società in vigore, e indicare prezzi diversi soltanto previo consenso scritto della Società ;
- dare assistenza tecnica e ogni altro tipo di supporto agli acquirenti in merito ai prodotti
contrattuali;
- informare la Società sui risultati delle sua attività come pure sulla situazione di mercato;
- elaborare egli stesso delle proposte per l'adeguamento di articoli già esistenti e per l'ideazione di nuovi articoli;
- trasmettere alla Società copie della corrispondenza intrattenuta con clienti e interessati;
- conservare la corrispondenza relativa all'attività da lui svolta per conto della Società e di tenere un elenco aggiornato di clienti;
- usare una corretta condotta, sulla base dell'elevato livello di immagine della Società , e condurre gli affari in modo coerente e onesto, attento e conforme alla reputazione e la credibilità della Società e dei Servizi e dei Prodotti della Società; deve impegnarsi in attività che non riflettono negativamente sulla Società o sui suoi Servizi e Prodotti, o in quelli da essa rappresentati.
Ogni ordine procacciato dall'Agente necessita dell'accettazione scritta della Società , solo qualorasi tratti di campagne pubblicitarie (piazzamento pubblicità; piazzamento articoli o banner in homepage o in copertina giornale) su carta stampata o online. Pertanto l'Agente dovrà inoltrare immediatamente alla Società copia degli ordini ricevuti per la loro relativa accettazione. L'Agente è autorizzato a fare delle dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome della Società , soltanto previo consenso esplicito scritto della Società .
L'Agente non è autorizzato in nessun caso, a ricevere pagamenti per conto della Società .
L'Agente può avvalersi della collaborazione di agenti, sub-agenti o reseller -nello svolgimento della sua attività. Con ciò non vengono, tuttavia, instaurati rapporti contrattuali tra La Società e tali persone, ex art. 1 di questo accordo.
L'Agente, qualora in possesso della Reseller Member Card distribuita da Merchantissimo, la piattaforma virtuale gestita dalla Società all'indirizzo
www.merchantissimo.com, può produrre e inserire gratuitamente illimitati annunci, a titolo puramente personale, per la ricerca di collaboratori e sub-agenti, nella rubrica degli annunci di lavoro su www.merchantissimo.com e 1 (uno) annuncio mensile gratuito sul giornale Merchantissimo Journal, giornale gestito dalla Società. Detti annunci online e in carta stampata sono offerti gratuitamente dalla Società, senza nessun costo da parte dell'Agente.
Su richiesta della Società , l'Agente si recherà presso la sede della Società in Zurigo o nella propria sede locale - se esistente nel Paese di residenza dell'Agente - allo scopo di informarsi sulla composizione della linea di produzione e di vendita; per ricevere tutte le istruzioni necessarie per la migliore promozione e distribuzione delle merci e dei servizi alla clientela. Dietro presentazione degli opportuni documenti giustificativi, La Società gli rimborserà le consuete spese di pernottamento e di viaggio (ferrovia in prima classe o aereo in classe turistica) nella misura del 50%.
Su richiesta della Società, l'Agente dovrà presenziare alle fiere e alle riunioni (Convention internazionali) allestite dalla Società . A tali riunioni possono essere convocati tutti gli agenti e i suoi collaboratori fino al quinto livello. Le spese relative a tale presenza verranno ripartite di volta in volta di comune accordo.
Articolo 4
Doveri della Società
La Società deve assistere l'Agente nella sua attività e, in particolare, fornirgli listini prezzi, stampati pubblicitari, condizioni di vendita, informazioni su relazioni di affari e ogni altro tipo di documentazione consueta, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio della sua attività. Qualora non siano destinati al consumo, gli oggetti rimangono di proprietà della Società e verranno restituiti a sua richiesta e sue spese dall'agente.
I listini prezzi forniti dalla Società sono validi soltanto per il periodo di tempo da essa indicato. Tuttavia, la Società si riserva il diritto di modificare i listini prezzi in anticipo. Sarà comunque sua cura darne previa comunicazione all'Agente.
La Società è tenuta ad elaborare in tempo breve gli ordini dei clienti che l´Agente ha trasmesso e di dichiarare immediatamente l´accettazione. Per il caso in cui la Società abbia dubbi sull’accettazione dell’ordine di un cliente, è tenuto ad informare immediatamente l´agente. In modo da dare possibilità a quest’ultimo di prendere posizione. Prima di accettare o rifiutare un ordine trasmesso dall’agente, la Società è tenuta ad informare l´agente.
Qualora, a seguito di circostanze aziendali, come per esempio mancanza di materie prime, sciopero, sovraccarico di lavoro o motivi simili, la Società si trovasse in una situazione tale da rendere impossibile l'accettazione di ordini o da permettergli di accettarne solo un numero limitato, la Società ne darà immediata comunicazione all'agente.
Qualora sia intenzione della Società ridurre in futuro notevolmente la sua attività, rispetto a quello che era da prevedere, oppure qualora le circostanze di mercato richiedano una riduzione dell´attività aziendale, la Società è tenuta ad informare l´agente.
Se una vendità dell´impresa della Società è progettata, la Società deve informare tempestivamente l´agente.
Su trattative o affari progettati o conclusi con clienti oppure con persone interessate nell’ambito della zona contrattuale, che si tengono senza partecipazione dell’agente, la Società deve informare nel modo opportuno l´agente.
Articolo 5
Divieto di concorrenza, segretezza
L'agente, nel periodo di esecuzione del contratto, non deve promuovere, nella zona contrattuale, né direttamente né indirettamente la vendita dei prodotti concorrenziali di altri produttori, né come agente o concessionario né in altro modo. Può tuttavia avere altri mandati per prodotti diversi e in una categoria merceologica diversa.
Nel caso egli assuma una nuova attività come agente, concessionario a altro, l'Agente deve darne comunicazione scritta alla Società, affinché questa possa accertare se la nuova attività è compatibile con il primo articolo del presente accordo.
Durante il rapporto contrattuale, l'agente dovrà osservare la massima segretezza sulle conoscenze acquisite durante il periodo contrattuale, relative a pratiche commerciali o tecniche.
Articolo 6
Compiti dei Vari Livelli di Collaborazione
L'Agente con la qualifica di Direttore Generale cura gli affari per conto della Società. Egli è tenuto a rappresentare la Società nel Paese in cui egli opera. Egli è tenuto a mantenere un ufficio nel territorio, che deve essere aperto, funzionante e dotato di personale adeguatamente qualificato e reperibile durante il normale orario di lavoro. Egli è tenuto a mantenere una formazione adeguata del personale competente. Egli è tenuto a verificare che gli addetti alla rete di vendita siano organizzati dal Direttore Commerciale, in numero sufficiente per effettuare e portare a svolgere adeguatamente e completamente tutti i compiti e le responsabilità ai sensi del presente accordo. Egli è tenuto a monitorare il buon andamento degli affari, a controllare la pianificazione e la gestione dei vari settori di interesse della Società (settore immobiliare, legale, fiscale, finanziario, economico, marketing e comunicazione, settore di rappresentanza e distribuzione, consulting ecc). Egli può, nell'ambito del suo incarico, produrre personalmente contatti e contratti con clienti di riguardo, al fine di acquisire potenziali partnership e contratti commerciali favorevoli. Egli è tenuto a controllare e offrire supporto costante e continuo al Direttore Commerciale e alla sua rete di vendita.
L'Agente con qualifica di Direttore Commerciale ha il compito di pianificare, organizzare e gestire la rete di vendita (sales force), coordinarla, monitorarla, ottimizzarla a tutti i livelli, coadiuvato da collaboratori e sub-agenti.Per quanto non diversamente richiesto in questo documento, l'Agente con qualifica di Direttore Commerciale deve fornire completa cooperazione alla Società, al fine di assistere la Società per massimizzare il successo nell'acquisizione clienti e nello sviluppo della rete di vendita nel territorio.
Egli stesso può produrre personalmente contratti con clienti di riguardo, al fine di acquisire potenziali partnership e contratti commerciali favorevoli.
Egli organizza personalmente la propria rete di vendita, ricercando in primo luogo i Responsabili di zona (Regional Leader).
Il Regional Leader, oltre a curare vendite dirette, è tenuto a ricercare i Responsabili del Gruppo Venditori (Group Leader) e a collaborare con loro per lo sviluppo della rete di vendita.
L'Agente denominato Group Leader, coadiuvato dal Regional Leader della zona , ricerca, organizza e gestisce i Venditori stessi (Resellers), oltre a curare direttamente le proprie vendite.
Ogni Agente, a qualsiasi livello, opera con la supervisione e il costante controllo e supporto diretto del Direttore Commerciale, cui fanno capo.
Articolo 7
Provvigioni.
Il diritto alla provvigione nasce quando l’Agente esegue l´affare e tale affare va a buon fine. Per le provvigioni riguardanti i prodotti e i servizi presenti nella "Lista-Allegato 1" vale questo articolo. Per prodotti e servizi diversi da quelli presenti in tale lista vale il successivo art. 8.
La provvigione per vendite dirette è calcolata sull’importo netto del fatturato del contratto. Il "fatturato netto" è calcolato detraendo dal prezzo di vendita lordo, sconti di quantità, sconti di fedeltà, sconti annuali e sconti di altro genere, spese addebitate separatamente, tutte le tasse, il trasporto merci, oneri assicurativi, i crediti (derivanti da chi restituisce, paga in modo parziale o altri aggiustamenti), sconti, riduzioni o indennità di qualsiasi natura.
La Società si obbliga a corrispondere all’agente la provvigione dovuta in misura intera sugli affari che avranno avuto regolare esecuzione, andati a buon fine e regolarmente pagati dai clienti, senza alcun reclamo e rimborso successivo. Per gli affari che avranno avuto esecuzione parziale; la provvigione verrà corrisposta in proporzione alla parte eseguita. Per gli affari non andati a buon fine e non pagati, l'Agente non ha diritto a provvigione. Il diritto alla provvigione pertanto viene meno, se il mancato pagamento da parte del cliente o il rimborso al cliente è certo; anticipi ricevuti sono da rimborsare. La Società è tenuta a far valere il diritto all’adempimento giudizialmente o mediante esecuzione forzata soltanto su esplicita richiesta e previo equo concorso alle spese da parte dell’agente. Per gli affari conclusi della Società in un momento successivo alla fine di questo rapporto contrattuale, l’agente avrà diritto alla provvigione solo se l’affare sia stato dallo stesso intermediato, intentato o preparato in modo tale da poterne addurre la conclusione prevalentemente alla sua attività e l’affare sia stato concluso entro trenta giorni (un mese) dall’accesso dell’incarico presso la Società.
L'Agente accetta e riconosce che ha diritto alla provvigione solo ed esclusivamente per gli affari conclusi, in zona, direttamente dall'Agente. L'Agente riconosce ed accetta che ha il diritto alla parte di provvigione dettata, sul profitto netto acquisito dai suoi diretti collaboratori e sub-agenti del/i livello/i inferiore/i, e che questa deve essere considerata - a titolo forfettario - un rimborso e un contributo alle spese sostenute nel corso della sua attività. La Società non deve essere obbligata a rimborsare l'agente per eventuali ulteriori spese sostenute per le prestazioni di servizi ai sensi del presente accordo, se non concordato, in anticipo e per iscritto, con la Società .
Il pagamento delle provvigioni dovrà essere effettuato dalla Società secondo quanto dettato nel successivo art.9 (a mezzo assegno bancario, versamento in conto corrente, vaglia postale; si prega di specificare le COORDINATE BANCARIE/POSTALI PER L’ESTERO - CODICE IBAN - CODICE BIC/SWIFT)....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
L’agente può, nell’espletamento dell’incarico, giovarsi dell’opera di sub-agenti ed è tenuto a segnalare immediatamente i nominativi e i loro dati anagrafici al Proponente, tramite e-mail e fax. Il Proponente ha un suo blog interno alla piattaforma online www.merchantissimo.com dedicato alla rete di vendita, denominato "SALES FORCE". L'Agente e i suoi eventuali sub-agenti sono invitati ad usarlo. Ė uno strumento utile per colloquiare ed interagire con altri gruppi vendita, capire cosa fanno, le problematiche, i successi, gli insuccessi, i consigli e le esperienze dei nostri venditori.
Per una politica aziendale dettata dalla chiarezza e dalla trasparenza, qui di seguito è fornita una tabella delle provvigioni emesse dalla Società:
1. LIVELLO - DIRETTORE GENERALE (COUNTRY DIRECTOR MANAGING - GENERALDIREKTOR):
- VENDITA DIRETTA: La provvigione ammonta regolarmente al 18.5% del valor netto del contratto portato a buon fine (fatturato prodotto); per singoli affari che superanno un importo netto di 5000 (cinquemila) Euro avrà UN BONUS del 2.5%.
Nel caso in cui vi sia
VENDITA INDIRETTA (tramite sub-agenti): La provvigione ammonta regolarmente al 10% del valor netto del profitto netto acquisito e registrato dall'Area Manager, quale rimborso forfettario delle spese e contributo per la gestione dell'office, che e' tenuto ad avere come sede principale nel Paese, della sua gestione con presenza regolare di segreteria negli orari di ufficio, della supervisione e collaborazione con il Direttore Commerciale e la sua rete di vendita diretta.
LIVELLO - CAPOAREA (COMMERCIAL DIRECTOR - AREA MANAGER):
- VENDITA DIRETTA: La provvigione ammonta regolarmente al 16.5% del valor netto del contratto portato a buon fine (fatturato prodotto); per singoli affari che superanno un importo netto di 5000 (cinquemila) Euro avrà UN BONUS del 2.5%.
Nel caso in cui vi sia
- VENDITA INDIRETTA (tramite sub-agenti): La provvigione ammonta regolarmente al 3.5% del valor netto della provvigione netta acquisita dai propri Agenti (Regional Leader), quale rimborso forfettario delle spese e contributo per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della sua rete di vendita diretta.
2. LIVELLO - AGENTE (Regional Leader):
- VENDITA DIRETTA: La provvigione ammonta regolarmente al 15% del valor netto del contratto portato a buon fine (fatturato prodotto); per singoli affari che superanno un importo netto di 3000 (tremila) Euro avrà UN BONUS del 2%.
Nel caso in cui vi sia
- VENDITA INDIRETTA (tramite sub-agenti): La provvigione ammonta regolarmente al 5% del valor netto della provvigione netta acquisita dai propri Sub-Agenti, quale rimborso forfettario delle spese e contributo per la pianificazione, organizzazione e gestione della sua rete di vendita diretta.
3. LIVELLO - SUB-AGENTE (Group Leader):
- VENDITA DIRETTA: La provvigione ammonta regolarmente al 13.5 % del valor netto del contratto portato a buon fine (fatturato prodotto); per singoli affari che superanno un importo netto di 3000 (tremila) Euro avrà UN BONUS del 2%.
Nel caso in cui vi sia
- VENDITA INDIRETTA (tramite sub-agenti): La provvigione ammonta regolarmente al 5% del valor netto della provvigione netta acquisita dai propri Reseller, quale rimborso forfettario delle spese e contributo per la pianificazione, organizzazione e gestione della sua rete di vendita diretta.
4. LIVELLO - VENDITORE (RESELLER):
- VENDITA DIRETTA: La provvigione ammonta regolarmente al 12.5% del valor netto del fatturato netto prodotto; per singoli affari che superanno un importo netto di 3000 (tremila) Euro avrà UN BONUS del 2%.
Articolo 8.
LIMITAZIONI DELLE PROVVIGIONI
Provvigioni diverse potranno essere destinate per prodotti occasionali proposti dal preponente in qualità di rappresentante o mediatore per Aziende diverse dalla propria o per una parte specifica di prodotti e servizi della propria Azienda, da allegare come "Lista Prodotti e Servizi occasionali-Allegato 2" al presente accordo. Tale lista risulta variabile di volta in volta, in base alle necessità e alle disponibilità del momento. La Società del Proponente avrà il diritto di determinare le commissioni su tali vendite a sua esclusiva discrezione, caso per caso, senza obbligo di preavviso al rappresentante.
Articolo 9.
BENEFITs AZIENDALI
Il preponente può concedere dei fringe benefit - limitati, spontanei, facoltativi e non vincolanti per il Proponente- all'Agente ed ai suoi eventuali sub-agenti. Con il termine “fringe benefits”, si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dal Preponente, allo scopo di integrarne la normale retribuzione per adempiere in modo ottimale le proprie funzioni e raggiungere con minor sforzo successi, profitti e incentivare maggiore produttività.
Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell’emolumento principale che viene erogato in denaro. Tra i benefits aziendali: Auto aziendale, PC portatile con chiavetta per collegarsi ad internet dovunque ci si trovi, cellulare. La determinazione del valore del fringe benefit relativamente alle auto aziendali, al PC portatile e alla chiavetta internet, al cellulare, concessi in uso promiscuo ai dipendenti (per motivi di lavoro e per motivi personali), verranno stabiliti dal preponente, in base alla zona di operatività e alle condizioni dettate dalle Aziende fornitrici del Paese in cui essa si trova. Il pacchetto benefits di base viene concesso esclusivamente su espressa richiesta dell'Agente e/o dei suoi eventuali collaboratori. In qualunque caso, esso viene erogato con un contributo spese da parte dell'Agente di 200 Euro mensili, pagati anticipatamente nel mese immediatamente precedente al loro usufrutto. Il pacchetto benefits esclude eventuali abbonamenti o spese per carburante o spese di altro genere in qualche modo connesse e collegate. Tali benefit non possono essere tramutati in denaro, in nessun caso, qualora l'Agente intenda non utilizzare e usufruire dei benefits concessi o da concedere. Nel caso di prolungata inattività (superiore ai 30 giorni consecutivi) o di scarso rendimento (nella fattispecie, con un fatturato maturato mensile inferiore a Euro 6.500 mensili), il Preponente può negare, restringere, modificare o annullare il diritto ai benefits aziendali concessi o da concedere, a suo insindacabile giudizio. L'Agente che ne usufruisce riconosce questa clausola e l'accetta incondizionatamente.
Art.9
Conteggio ed esigibilità della provvigione
L'Agente deve rilasciare all’Area Manager, entro il 10 (dieci) del mese successivo a quello del mese lavorativo precedente, il conteggio relativo alle provvigioni e al fatturato maturati nel decorso mese stesso. Ogni Agente e' tenuto ad inviare il resoconto dettagliato per e-mail:
-al Proponente per mail all'indirizzo jt.staff.ch@merchantissimo.com e copia per fax al numero 0041 43 81 86 248· al proprio Direttore Generale
-al Direttore Commerciale
-al responsabile del livello superiore al proprio
Deve altresì rimettere al preponente, anche un rapporto mensile, con l’indicazione dettagliata dei contratti conclusi e di quelli avviati, delle informazioni concernenti l’andamento del mercato nella zona di competenza, nonché di ogni altra notizia utile a valutare la convenienza dei singoli affari.
Con il conteggio, debitamente compilato ed inviato al Proponente, i diritti di provvigione divengono esigibili. Il Proponente e' tenuto al pagamento delle somme dovute all'Agente, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del conteggio delle provvigioni maturate dall'Agente stesso ed eventualmente dalla sua rete di vendita.
Art. 10
Assenza di crediti
L'Agente, essendo lavoratore autonomo e indipendente dal Proponente, è tenuto ad assicurare se stesso contro gli infortuni sul lavoro presso le Istituzioni predisposte, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Poiché il rapporto che l'Agente ha con il Proponente, non è in alcun modo considerabile come un rapporto di lavoro subordinato, non matura né ferie né permessi, né ha diritto a rimborsi di alcun genere. L'agente non ha alcun credito nei confronti del proponente per tasse o assicurazioni o altro, per vacanze, infortuni, sicurezza sociale, salute, assenze per malattia, invalidità, prestazioni pensionistiche, compensazione del lavoratore, disoccupazione, o benefici per i dipendenti di qualsiasi tipo. Il proponente non sarà responsabile di ritenuta alla fonte per quanto riguarda l'agente della compensazione pattuita e concessa.
Art. 11
Malattia
Periodi d’eventuale sospensione o interruzione del lavoro da parte dell'Agente vanno comunque comunicati in forma scritta al Proponente. Qualora l’agente si venisse a trovare, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità di eseguire l’incarico per un periodo pari o superiore alle due settimane (14 giorni), dovrà darne immediato avviso al preponente mediante email e fax. In difetto sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di quest’obbligo.Qualora non abbia su-agenti o impiegati, e laddove sia da temere che in seguito all'assenza dell’agente venga lesa la promozione e/o la distribuzione del proponente, il Proponente potrà, personalmente o per mezzo di incaricati, operare nella zona di competenza dell’agente e, a questo scopo, potrà pretendere il rilascio della documentazione relativa ai clienti e di altra documentazione necessaria alla promozione e/o alla distribuzione. In questo caso all'Agente non spetta alcuna provvigione.
Art. 12
Ferie
L’agente può assentarsi per ferie o vacanze fino alle quattro settimane (30 giorni) all'anno, ma non consecutive. Qualora il periodo fosse pari o superiore alle due settimane (14 giorni) deve preoccuparsi di assicurare, durante la sua assenza, l’assistenza al cliente, e darne comunicazione scritta al Proponente. In difetto, sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di quest’obbligo.Nel caso di periodi prolungati o superiori a detto termine, e di mancanza di sub-agenti o impiegati dell'Agente, il Proponente potrà, personalmente o per mezzo di incaricati, operare nella zona di competenza dell’agente e, a questo scopo, potrà pretendere il rilascio della documentazione relativa ai clienti e di altra documentazione necessaria alla promozione e/o alla distribuzione. In questo caso all'Agente non spetta alcuna provvigione.
Art. 13
Durata del contratto
Il presente accordo surroga eventuali precedenti accordi scritti o orali. Nei primi sei mesi (periodo di prova) ognuna delle parti del contratto può recedere dallo stesso, con il preavviso di un mese, per la fine di ciascun mese. La retrocessione necessita della forma scritta (è sufficiente un fax o una e-mail).
Il presente accordo manifesta la sua efficacia a partire dal .................... ed è concluso, se non rinnovato, tra 1 anno (dodici mesi). Il presente accordo si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno (12 mesi) , a meno che una delle parti dà comunicazione scritta all'altra parte della sua intenzione di non rinnovare il presente accordo entro 30 giorni prima della scadenza del contratto (vale il timbro postale). Legale è da considerarsi una lettera via posta ordinaria con ricevuta di ritorno, indirizzata al destinatario.
Resta fermo il diritto di risoluzione senza termine per gravi motivi. Un motivo grave sussiste, in particolare, per le ipotesi di violazione delle previsioni di cui agli articoli di questo contratto.
Alla fine del rapporto contrattuale il rappresentante deve, immediatamente, restituire al proponente la documentazione e altro materiale che quest’ultimo gli aveva rilasciato all’inizio o durante l’espletamento del rapporto contrattuale, ciò in quanto lo stesso non sia stato già usato secondo quanto concordato. A richiesta del proponente lo stesso deve consegnare l´elenco dei clienti istaurato o proseguito nell’espletamento del contratto.
Il proponente deve, entro un mese dalla fine del contratto, redigere un resoconto conclusivo in riferimento al momento in cui il contratto ha perso la sua efficacia. In suddetto resoconto conclusivo deve essere preso il resoconto dettagliato delle provvigioni finali, in considerazione anche delle provvigioni che saranno esigibili dopo la fine del contratto (provvigioni in conformità dell’Art.7 di codesto accordo).
Art. 14
Disposizioni finali
Dopo la fine del contratto, i reciproci diritti delle parti si prescrivono in 3 mesi (novanta giorni).
Il rapporto contrattuale viene disciplinato dal diritto svizzero. La sede del preponente e il foro di Zurigo (Svizzera) è luogo di esecuzione per tutti gli obblighi contrattuali così come foro competente per le controversie nascenti da questo contratto. Il proponente potrà, tuttavia, citare in giudizio l’agente anche davanti ad ogni altro foro competente. Qualora una o più clausole di questo contratto fossero o dovessero divenire invalide, resta salva la validità delle altre clausole contrattuali. In questo caso i contraenti sono tenuti, con riguardo al principio di buona fede, a sostituire le clausole invalide con altra clausola valida che economicamente si avvicini il più possibile a quella invalida, purché ciò non implichi una modifica notevole del contenuto del contratto stesso. Ciò vale anche qualora un fatto che avrebbe necessitato di un accordo, non venne esplicitamente disciplinato dal presente contratto.
Non sono stati presi accordi verbali a modifica o integrazione del presente contratto e né possono valere in futuro. Modifiche o integrazioni di questo contratto richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per l'obbligo della forma scritta.
Art.15
Compiti dell’Agente
AGENTE DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI ON LINE per il portale www.merchantissimo.com - Acquisizione Soci (vendita Member CARD Merchantissimo Vip) e clienti privati, professionali ed aziendali – Ricerca di grossisti/venditori/fornitori/distributoriper il settore e-commerce all’ ingrosso e al dettaglio – Pianificazione/ricerca/acquisizione/gestione di Partnership con Agenzie di viaggio, agenzie Immobiliari e Società interessate a vendere/acquistare all’estero tramite i Servizi offerti dalla nostra Società.
La posizione si colloca nell'ambito della struttura commerciale della nostra Business PLATFORM Internet merchantissimo.com.
Per il portafoglio affidato l'attività prevede la gestione dei contatti e dei contratti ed anche la consulenza sulla pianificazione ottimale e l'impatto comunicazionale durante tutto l'arco delle campagne promozionali.
E' richiesta affidabilità, ottima capacità di gestione indipendente, abilità di vendita, doti comunicative e la corretta acquisizione dei principi basilari di marketing.
Dopo un periodo di prova semestrale, a persone con ottime capacità e uno spiccato interesse per il mondo Internet si offre l'opportunità di far carriera e di accedere come nostro collaboratore regolarmente sotto contratto, con un lavoro a tempo indeterminato, per ricoprire una posizione di Area Manager per la vendita di servizi pubblicitari a Clienti di rilievo nazionale per il nostro portale e per altri imprenditori e aziende partner e spazi in concessione.
Art. 16
Rapporto formale
Il rapporto di lavoro è formalizzato da codesto mandato e l’Agente lavorerà come previsto con l’incarico di libero professionista FREE lancer con pagamenti provvisionali come su descritto.
Art.17. Accettazione e firma dell’Agente
Dichiaro di aver letto e compreso tutte le clausole del presente accordo e sottoscrivo accettando ed approvando quanto espressamente contenuto.
Accetto e sottoscrivo:
Luogo, data ________
_____________________________________(Nome Agente _____________________________________________livello Agente 1.2.3.4.5. (si prega specificare per esteso) ___________________________________________________(si prega specificare zona di competenza).
Dati Agente:
Nome:__________________________________
Cognome:__________________________________
Titolo:__________________________________
Data e luogo di nascita:__________________________
Via e nr.:__________________________________
Località:__________________________________
Nazione:__________________________________
Tel. privato:__________________________________
Tel. ufficio:__________________________________
Cellulare:__________________________________
Art.18. Accettazione e firma della Società
Per accettazione:
____________ ___ ___________________________
Data: Nome: MyWay Business Consulting AG
Sede principale/ Hauptsitz/Siège principale/ Head office:
MyWay Business Consulting AG
Badenerstrasse 313
Postfach 8040
CH - 8040 Zurigo / Svizzera
SERVIZIO CLIENTI • KUNDENSERVICE • CUSTOMER SERVICE • SERVICE CLIENTCLE • SERVICIO AL CLIENTE • KLANTENSERVICE • ASSISTENCIA AO CLIENTE: info@merchantissimo.ch
MWST-Nr. 693 792
Nr. di registro: CH-020.3.032.240-2
President & Director General, Switzerland
Presidente & Direttore Generale Area Svizzera
F. Nazzareno Torun
Telefono: +41 43 81 86 246
Fax: +41 43 81 86 248
mftorun@merchantissimo.com
Marketing Manager, Switzerland
Direttore Marketing Svizzera
R. Zecchino
r.zecchino.ch@merchantissimo.com
Executive Assistant
J. Torun
jt.staff.ch@merchantissimo.com
Administrative Assistant
R. Lanza
r.lanza.ch@merchantissimo.com
Webmaster
Movetec GmbH, Schweiz
Markus Zimmerli
maz@movetec.ch
Bankverbindung
Bankkonto - Conto corrente bancario in CHF Nr. 0835-1879852-11
IBAN-Nr. CH67 0483 5187 9852 11 000
SWIFT CRESCHZZ80A
Postkonto - Conto corrente postale in EURO Nr. 91-745498-3
SWIFT POFICHBEXXX
IBAN CH57 0900 0000 9174 54 983
MyWay Business Consulting Spa
Filiale di Formello - Roma
direction.italy@merchantissimo.com
Direttore Generale Area Italia
Area Manager Italy
Dr. A. Corsetti
Telefono: +39 06 90 14 6081
Cellulare: +39 339 173 4441
corsettiant@yahoo.it
a.corsetti.it@merchantissimo.com
Commercial Director, Italy
Direttore Commerciale A. Buccheri
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